“Il provvedimento, pronunciato per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso), nei confronti del conduttore, come il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità, esplica l’efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest’ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell’art. 1595, terzo comma, cod. civ.”.
Così la Cassazione con ordinanza n. 32955 del 9.11.2022.
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