È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12.12.2024, il d.lgs. n. 190 del 25.11.2024 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.
In particolare il provvedimento “definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti”. Lo scopo è assicurare la massima diffusione di tale tipo di impianti “mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il loro adeguamento alla disciplina dell’Unione europea”.
Complessivamente sono tre i regimi amministrativi individuati. In estrema sintesi il primo concerne l’“attività libera”, riservata a impianti fotovoltaici fino a 12 MW su coperture esistenti o agrivoltaici fino a 5 MW, a condizione che non interessino aree protette o vincolate. Il secondo, definito Procedura abilitativa semplificata (Pas), si applica ad impianti di media grandezza purché vi sia compatibilità con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi e l’interessato abbia la disponibilità delle superfici occupate dall’installazione. Il terzo infine, chiamato Autorizzazione unica, involge i progetti complessi o con rilevante impatto ambientale.
Tutti gli interventi interessati sono comunque puntualmente individuati negli allegati A, B e C, al provvedimento in commento.
Le Regioni e gli enti locali sono chiamati ad adeguarsi alle nuove norme entro 180 giorni a partire dal 30.12.2024. Nelle more si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine, scatta la disciplina prevista dal d.lgs. n. 190/2024.
da Confedilizia notizie, gennaio ’25
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