Durante la XIXª Conferenza organizzativa (cfr. altro articolo pubblicato su questo notiziario) sono state illustrate, da parte del dott. Francesco Veroi, responsabile del Coordinamento tributario di Confedilizia, le novità in materia di ravvedimento sui versamenti dei tributi locali, con particolare riguardo all’Imu, alla Tasi e alla nuova Imu.
A seguito dell’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, è ora possibile avvalersi anche per i tributi locali degli stessi termini già previsti per le imposte sui redditi.
Ciò vuol dire che i contribuenti potranno regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti, ad esempio dell’Imu, della Tasi e della nuova Imu, non più fino al termine di un anno dalla scadenza, ma anche oltre due anni dall’omissione (come si esprime la norma) e fino a quando non arrivi un accertamento. Questo è particolarmente interessante nel caso in cui un contribuente riceva un avviso di accertamento per un’annualità e si accorga di aver altresì omesso, in tutto o in parte, il versamento di annualità successive non ancora accertate. Infatti, condizione per potersi avvalere del ravvedimento è che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Quindi egli non potrà ravvedersi per l’annualità per cui ha ricevuto l’avviso di accertamento, ma lo potrà fare per un’annualità successiva.
Ai fini del ravvedimento il contribuente deve effettuare il versamento dell’imposta dovuta e “contestualmente” – cioè con lo stesso modello F24 di versamento – anche della sanzione e degli interessi legali con maturazione giorno per giorno.
Quanto alla sanzione, essa è commisurata all’entità del ritardo, e precisamente ad 1/10 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, ad 1/9 del minimo entro 90 giorni, ad 1/8 del minimo entro un anno, ad 1/7 del minimo entro due anni, ad 1/6 del minimo oltre due anni. Per l’ulteriore ipotesi di sanzione pari ad 1/5 del minimo è opportuno attendere chiarimenti ufficiali data la particolarità della fattispecie. La sanzione minima sulla quale calcolare la misura ridotta è pari al 15% fino a 90 giorni di ritardo, ed al 30% oltre tale termine.
Quanto agli interessi legali, essi si applicano nella misura vigente in ciascun anno; la misura è stata ridotta dallo 0,8 allo 0,05 per cento annuo a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per la tabella completa si rinvia a quanto pubblicato su Cn gen. ‘20.
Per maggiori informazioni e per ogni assistenza in merito, ci si può rivolgere alle Associazioni territoriali di Confedilizia (indirizzi su www.confedilizia.it).
da Confedilizia notizie, febbraio ’20
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.