“Ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), deve escludersi che le scale condominiali ed i relativi pianerottoli siano «luoghi di privata dimora» cui estendere la tutela penalistica alle immagini ivi riprese, trattandosi di zone che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti”. Puntuale precisazione della Cassazione (sent. n. 34151/’17, inedita) per la quale non risultano precedenti editi. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
“In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espres... Leggi
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Condominio, innovazioni e consenso