La legge di stabilità 2016 (l. n. 208 del 28.12.’15, art. 1, comma 59) – nel modificare la disciplina delle locazioni abitative e, in particolare, l’art. 13, l. 431/’98 in tema di patti contrari alla legge – ha, fra l’altro, previsto un adempimento a carico del locatore inerente la materia condominiale, e in particolare l’anagrafe condominiale, che è bene ricordare. Il locatore, infatti, dopo aver provveduto alla registrazione del contratto (“nel termine perentorio di trenta giorni”) è tenuto “nei successivi sessanta giorni”, a darne “documentata comunicazione” al conduttore e all’amministratore di condominio, “anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile”.
Ricordato che tale ultima disposizione prevede, per quanto di interesse, che l’amministratore deve “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento” (“comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio”), e che ogni variazione di queste informazioni deve essere comunicata allo stesso amministratore “in forma scritta entro sessanta giorni”, la previsione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (applicabile solo alle locazioni abitative soggette alla predetta legge 431/’98 e comunque, va detto, priva di sanzione) obbliga il locatore quindi, entro un determinato periodo di tempo, all’invio di una duplice comunicazione afferente l’avvenuta registrazione: una al conduttore e una (ove presente) all’amministratore di condominio.
Quanto sopra impone le due seguenti considerazioni. La prima: l’obbligo nei confronti del conduttore e dell’amministratore, atteso il riferimento della previsione in parola alla “documentata comunicazione”, dovrà essere assolto – è da ritenersi – dando prova scritta dell’avvenuta registrazione del contratto (es.: ricevuta di registrazione, copia per estratto del contratto registrato). La seconda: sarà opportuno – onde evitare una doppia informativa, alla luce del fatto che l’adempimento richiesto nei confronti dell’amministratore dal predetto art. 13 si va a sovrapporre a quello simile previsto dal citato art. 1130, primo comma, n. 6, cod. civ. – dar conto, nell’unica comunicazione (che si ritiene possa essere inviata – per rispettare i termini prescritti da entrambe le norme – entro 60 giorni dalla stipula del contratto), sia delle generalità del conduttore (comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio) sia dell’avvenuta registrazione del contratto di locazione.
TUTTOCONDOMINIO
Ultimissime di giurisprudenza – Casi clinici di condominio – Amministratore del proprio condominio e requisiti ex art. 71-bis disp. att. cod. civ. – Le iniziative condominiali di cui all’art. 1135 cod. civ. – Usucapione di un bene condominiale
da Confedilizia notizie, febbraio ’23
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.