Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dal Regolamento Ue n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Il Registro, che deve essere predisposto dal titolare e dal responsabile del trattamento dei dati, è un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del Regolamento) relative alle operazioni di trattamento svolte da un’impresa, un’associazione, un esercizio commerciale, un libero professionista. L’obbligo di redigere il Registro costituisce uno dei principali elementi di “accountability” cioè di “responsabilizzazione” del titolare, poiché rappresenta uno strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di ogni organizzazione, indispensabile ai fini della valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tale attività. Il Registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante. Come specificato dal Garante, sono tenuti a redigere il Registro le imprese o le organizzazioni con almeno 250 dipendenti e – al di sotto di tali numeri – qualunque titolare o responsabile che effettui trattamenti che possano presentare rischi, anche non elevati, per i diritti e le libertà delle persone o che effettui trattamenti non occasionali di dati oppure trattamenti di particolari categorie di dati (come i dati biometrici, i dati genetici, quelli sulla salute, sulle convinzioni religiose, sull’origine etnica ecc.), o anche di dati relativi a condanne penali e a reati. Tra i soggetti obbligati, il Garante ha individuato anche il condominio ove tratti “categorie particolari di dati (es. delibere per interventi volti al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge n. 13/1989; richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all’interno dei locali condominiali)”. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
“In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espres... Leggi
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di ConfediliziaArchivio
Condominio, innovazioni e consenso