“La modifica di una clausola del regolamento, che limita i diritti dei condòmini sulle proprietà esclusive o comuni, è valida solo se approvata con il consenso negoziale unanime dei partecipanti alla comunione, che deve essere manifestato in forma scritta, nel rispetto dell’art. 1350, n. 4, c.c.”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 2403 del 25.1.2024.
28.2.2024
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