Precisa sentenza della Cassazione (n. 24230/’18, inedita) sulla nozione di “gravi difetti” degli immobili. “I gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa – hanno detto i Supremi giudici – consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, come quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell’edificio e non sulle singole proprietà dei condòmini”. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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