La responsabilità per gravi difetti di cui all’art. 1669 c.c. è di natura extracontrattuale ed è sancita al fine di garantire la stabilità e la solidità degli edifici e di tutelare soprattutto l’incolumità personale dei cittadini e quindi interessi generali inderogabili che trascendono i confini e i limiti dei rapporti negoziali tra le parti, con la conseguenza che detta responsabilità non può essere rinunciata o limitata con pattuizioni particolari dei contraenti. Il fatto che la rinuncia sia stata pattuita una volta che l’immobile era stato costruito non incide sul carattere preventivo della rinuncia, essendo questa stata posta in essere prima del manifestarsi dei presupposti di applicabilità della responsabilità di cui all’art. 1669 c.c.
Così la Cassazione civile, con sentenza n. 18720 del 9.7.2024.
11.9.2024
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