Importante chiarimento della Cassazione sul regime della responsabilità per le obbligazioni condominiali alla luce delle modifiche recate dalla legge di riforma del condominio (l. n. 220 del 2012).
Nell’ordinanza n. 5043 del 17.2.2023 viene precisato, infatti, che l’art. 63, secondo comma, disp. att., cod. civ. configura, “in capo ai condòmini che abbiano regolarmente pagato la loro quota di contribuzione alle spese condominiali, ed in favore del terzo che sia rimasto creditore (per non avergli l’amministratore versato l’importo necessario a soddisfarne le pretese), un’obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l’intera prestazione imputabile al condominio, quanto unicamente le somme dovute dai morosi”. Sicché – prosegue la Corte – non può ritenersi “superata dal legislatore del 2012 la ricostruzione operata da Cass., sez. un., 8.4.2008, n. 9148, nel senso che, in riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi la responsabilità diretta dei condòmini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote”. A ciò – osservano ancora i giudici – “si è unito, piuttosto, per le obbligazioni sorte dopo l’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, il debito sussidiario di garanzia del condomino solvente, subordinato alla preventiva escussione del moroso e pur sempre limitato alla rispettiva quota di quest’ultimo, e non invece riferibile all’intero debito verso il terzo creditore”.
Nell’occasione viene anche chiarito dalla Corte che, agli effetti della disciplina dettata dai primi due commi dell’art. 63, disp. att. cod. civ., “deve intendersi come «condomino moroso» il partecipante che non abbia versato all’amministratore la sua quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel creditore, mentre è «obbligato in regola con i pagamenti» il condomino che abbia adempiuto al pagamento della propria quota afferente alle medesime spese nelle mani dell’amministratore”.
Sulla base di quanto precede, la pronuncia si conclude enunciando il seguente principio di diritto: “Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell’art. 615 cod. proc. civ. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condòmini morosi che condiziona l’obbligo sussidiario di garanzia di cui all’art. 63, secondo comma, disp. att. cod. civ., ciò attenendo ad una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo”.
da Confedilizia notizie, aprile ’23
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