“Il procedimento di ““revisione parziale del classamento”” di cui all’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, non essendo diversamente disciplinato, se non in relazione al suo presupposto fattuale, ossia l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della ““revisione di classamento”” dall’art. 9 del d.P.R. n. 138 del 1998, sottraendone l’attuazione alla piena discrezionalità della Amministrazione competente”. Questa la decisione della Cassazione (sent. n. 30537/’19, inedita). * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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