“La redazione delle tabelle millesimali, conseguente allo scioglimento della comunione ordinaria derivante dalla ricostruzione, in maniera difforme dal passato, di un edificio andato distrutto, richiede – ha detto la Suprema Corte con la sentenza n. 21716/’20, inedita – l’unanimità dei consensi, trattandosi non già di individuare un criterio strumentale all’ordinato svolgimento della vita condominiale quanto, piuttosto, di accertare l’entità dei diritti vantati dai singoli (ex) condòmini sul nuovo edificio, onde procedere allo scioglimento della comunione su di esso. Ove a tale esito non possa addivenirsi in via stragiudiziale, è specifico compito del giudice, chiamato a frazionare la proprietà indivisa, procedere autonomamente alla fissazione dei criteri sulla scorta dei quali procedere all’uopo”.
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