“Qualora la ripartizione delle spese condominiali sia avvenuta soltanto con l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore – ha detto la Corte di Cassazione con sentenza n. 20006/’20, inedita –, ai sensi dell’art. 1135 n. 3, cod. civ., l’obbligazione dei condòmini di contribuire al pagamento delle stesse sorge soltanto dal momento della approvazione della delibera assembleare di ripartizione, che i condòmini assenti o dissenzienti non potranno impugnare per ragioni di merito, perché non è consentito al singolo condòmino rimettere in discussione, al momento del bilancio consuntivo, i provvedimenti della maggioranza che, tradottisi in delibere, avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnati”.
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