Corte di Cassazione
Sez. I, Ord. 9 luglio 2018, n. 18012
Pres. Campanile – Est. Terrusi
Ove la gestione della rete dei canali di distribuzione delle acque sia stata demandata agli utenti dei singoli rivi, costituiti in altrettanti condominii, e questi provvedano alla manutenzione di tali canali ed alla gestione della risorsa idrica e, di conseguenza, dall’attività del Consorzio di bonifica non conseguano benefici economicamente apprezzabili per gli immobili di proprietà dei suddetti utenti, l’imposizione consortile è illegittima. [1]
[1] Principio da condividersi.
Corte d’Appello di Bologna
Pres. Casari, Rel. Taruffi
Sentenza n. 1662 del 13.7.2017
In presenza di rivi che svolgono funzione promiscua di irrigazione e di drenaggio, un Consorzio di bonifica deve comunque fornire la prova degli eseguiti interventi di manutenzione, onere che grava sul Consorzio e sul quale poggia la pretesa contributiva anche in presenza di opere di bonifica di competenza privata e che non costituisce un’inversione dell’onere della prova, ma presupposto indefettibile della legittimità impositiva dell’Ente[1].
I beni immobili strumentali alla bonifica stessa costituenti opere pubbliche di interesse generale non a servizio di un fondo determinato non possono trarre alcun beneficio diretto dalle opere di bonifica configurandosi piuttosto un beneficio di carattere generico, in quanto diffuso in modo indeterminato tra tutti coloro che a qualsiasi titolo hanno beni o interessi, anche occasionali, nella zone. E’ dunque un beneficio che consegue per effetto della più sicura transitabilità delle strade e del buon assetto del territorio, di cui tutti possono godere “uti cives”, non costituendo quel tipo di opere, per la loro qualità e dislocazione, un maggior valore specifico dei fondi in discussione e quindi non rientrano tra i beni soggetti alla pretesa impositiva consortile[2].
[1] Corretto principio affermato, che risulti, per la prima volta e che si condivide.
[2] Principio consolidato e da condividersi, applicato – che risulti – a fattispecie nuova.