DECRETO LEGISLATIVO N. 87 DEL 2024: LE NOVITÀ DALL’1.9.2024
Dall’1.9.2024, il sistema delle sanzioni tributarie ha subito importanti modifiche ad opera del d.lgs. n. 87/2024, che fa parte della riforma fiscale.
Infatti, per le violazioni commesse a partire dall’1.9.2024 si applicano, le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 87 citato (in Gazzetta Ufficiale del 28.6.2024, n. 150).
Di seguito, le schede su alcune novità di nostro interesse.
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI
Dall’1.9.2024, sono entrate in vigore ex d.lgs. n. 87/2024 importanti novità anche per le sanzioni applicabili in caso di mancata o parziale dichiarazione delle somme assoggettate alla cedolare secca sugli affitti.
Contesto normativo
Il d.lgs. n. 87/2024 si inserisce in un più ampio processo di riforma fiscale avviato dal Governo, che ha posto l’accento sulla necessità di semplificare e rendere più equo il sistema sanzionatorio. Tale decreto ha modificato in modo significativo la disciplina sanzionatoria contenuta nel d. lgs. 471/1997, che per anni ha costituito la base normativa in materia di sanzioni tributarie.
Uno degli elementi chiave della riforma è rappresentato dall’art. 2 del d.lgs. in commento che ridisegna le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e in caso di dichiarazione di redditi in misura inferiore rispetto a quanto accertato dall’amministrazione finanziaria.
Principali novità introdotte
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla riforma riguarda la sanzione per l’omessa dichiarazione dei redditi. Prima dell’entrata in vigore del decreto, la sanzione prevista oscillava tra il 120% e il 240% dell’imposta dovuta. Con il d.lgs. n. 87/2024, detta sanzione viene sostituita da una soglia fissa pari al 120% dell’imposta dovuta e la sanzione minima viene dimezzata, passando da 500 a 250 euro.
Per quanto concerne le dichiarazioni di redditi inferiori rispetto a quelli effettivamente accertati, il sistema sanzionatorio subisce una trasformazione altrettanto significativa. Prima della riforma, la sanzione amministrativa variava dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, con una certa elasticità nell’applicazione a seconda delle circostanze specifiche del caso. A partire dall’1.9.2024, invece, la sanzione è stata fissata al 70% dell’imposta dovuta, con l’introduzione di una soglia minima di 150 euro.
Impatto della riforma sulla cedolare secca
Il regime della cedolare secca, che consente ai proprietari di immobili dati in locazione di optare per un’imposta sostitutiva sul canone di locazione, è anch’esso interessato da questa revisione sanzionatoria, anche se rimane invariato l’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 471/1997, che stabilisce regole specifiche per i contribuenti che hanno optato per la cedolare.
Mancata dichiarazione del canone di locazione
Nel caso in cui il contribuente non dichiari il canone di locazione, limitatamente all’imposta evasa, si applica la sanzione prevista per la dichiarazione omessa. Anche se la dichiarazione dei redditi è stata presentata, la mancata inclusione del canone di locazione comporta l’applicazione della sanzione anzidetta.
Fino al 31.8.2024, l’omessa dichiarazione di redditi assoggettati alla cedolare secca comportava una sanzione variabile dal 240% al 480% dell’imposta dovuta. Con la nuova normativa in vigore dall’1.9.2024, la sanzione viene ridotta a un valore fisso del 240%, con un minimo di 500 euro.
Infedele dichiarazione del canone di locazione
In caso di infedele dichiarazione del canone di locazione, ovvero quando il contribuente dichiari importi inferiori rispetto a quelli effettivi, si applica la sanzione per dichiarazione infedele.
Fino al 31.8.2024, la dichiarazione infedele comportava una sanzione variabile tra il 180% e il 360% dell’imposta dovuta. Con la nuova normativa in vigore dall’1.9.2024, la sanzione è ridotta al 140%, con un minimo di 300 euro.
Tabella riassuntiva generale
Omessa dichiarazione di redditi | ||
Periodo | Percentuale sanzione | Soglia minima |
Fino al 31.8.2024 | 120%-240% | 500 euro |
Dall’1.9.2024 | 120% | 250 euro |
Dichiarazione di redditi inferiori | ||
Periodo | Percentuale sanzione | Soglia minima |
Fino al 31.8.2024 | 90%-180% | non prevista |
Dall’1.9.2024 | 70% | 150 euro |
Omessa dichiarazione di redditi assoggettati alla cedolare secca | ||
Periodo | Percentuale sanzione | Soglia minima |
Fino al 31.8.2024 | 240%-480% | non prevista |
Dall’1.9.2024 | 240% | 500 euro |
Dichiarazione infedele di redditi assoggettati alla cedolare secca | ||
Periodo | Percentuale sanzione | Soglia minima |
Fino al 31.8.2024 | 180%-360% | non prevista |
Dall’1.9.2024 | 140% | 300 euro |
CUMULO GIURIDICO
Dall’1.9.2024 il cumulo giuridico delle sanzioni non è più limitato esclusivamente alle violazioni formali, ma si estende a tutte le tipologie di violazioni, indipendentemente dalla loro natura o gravità. In passato il cumulo giuridico si applicava principalmente a violazioni di carattere formale; ora, invece, è possibile cumulare giuridicamente anche le violazioni sostanziali, che possono essere commesse attraverso una o più azioni. In termini pratici, ciò significa che se un contribuente commette diverse violazioni della stessa disposizione normativa o di disposizioni diverse, avrà la possibilità di ricevere una sanzione unica calcolata sulla base della violazione più grave con aumento da un quarto fino al doppio dell’importo dovuto.
Cumulo e continuazione: implicazioni della riforma
Un altro aspetto cruciale della riforma riguarda le violazioni che avvengono in periodi d’imposta differenti. La nuova normativa prevede un aumento delle sanzioni che può variare sia dalla metà al triplo dell’importo dovuto, sia da un quarto al doppio. Questo rappresenta un aggravio rispetto alla prassi giurisprudenziale precedente, che spesso prevedeva l’aumento solo dalla metà al triplo. Pertanto, la riforma ha reso il cumulo giuridico più oneroso in determinate circostanze, pur mantenendo una struttura che facilita la gestione delle sanzioni per violazioni multiple. È evidente che i contribuenti dovranno prestare particolare attenzione a questa novità per evitare di incorrere in sanzioni elevate.
Esclusioni dal cumulo
La riforma fornisce anche chiarimenti importanti riguardo alle esclusioni dal cumulo giuridico. Infatti, viene specificato che detto istituto non si applica alle sanzioni relative a tardivi o omessi pagamenti e alle violazioni legate all’indebita compensazione. Per esempio, nel caso di omissioni ripetute nel versamento dell’Imu per più anni, non sarà possibile applicare il cumulo giuridico. Questo è rilevante, considerato che in passato alcune interpretazioni giurisprudenziali avevano consentito un approccio diverso.
Nuove disposizioni per le violazioni post 1.9.2024
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 87/2024 si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dall’1.9.2024. Pertanto, per le violazioni avvenute prima di detta data continueranno a valere le regole e i principi stabiliti in precedenza. Ad esempio, per le violazioni commesse in anni differenti, si potrà continuare ad applicare solo l’aumento delle sanzioni dalla metà al triplo, senza l’obbligo di aggiungere l’aumento da un quarto al doppio.
CONTRIBUTO UNIFICATO
Dall’1.9.2024 sono entrate in vigore anche nuove disposizioni riguardanti le sanzioni per il mancato o tardivo pagamento del contributo unificato.
Il contributo unificato in genere
Il contributo unificato è la tassa dovuta per l’iscrizione a ruolo delle cause civili, amministrative e tributarie il cui corretto versamento viene verificato dalle segreterie delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. In caso di mancato o insufficiente pagamento del contributo, si applicano sanzioni amministrative che, fino al 31.8.2024, erano principalmente regolate dal d.p.r. n.115/2002 e dal d.p.r. n. 602/73, con rinvio al d.lgs. n. 472/1997 per quanto riguarda la gestione delle sanzioni.
Il d.lgs. n. 87/2024 ha introdotto una modifica importante nel trattamento sanzionatorio, riducendo l’entità delle penalità previste. Precedentemente, la sanzione per il mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato variava dal 100% al 200% dell’importo dovuto. Questo sistema prevedeva una certa flessibilità nell’applicazione delle sanzioni, a seconda delle circostanze specifiche del caso, come ad esempio se si trattava di un versamento omesso o insufficiente.
Procedure di verifica e comunicazione
Quando le segreterie delle Corti rilevano, dopo il deposito del ricorso, che il contributo unificato non è stato pagato o è stato pagato in misura insufficiente, non procedono immediatamente all’irrogazione delle sanzioni amministrative, ma inviano una comunicazione di pagamento alla parte interessata, presso il domicilio eletto o la casella PEC indicata. Questo invito contiene l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro un mese, le somme dovute verranno iscritte a ruolo ex art. 248 del d.p.r. n. 115/2002.
Se il pagamento viene effettuato entro il termine di un mese, non sono dovuti sanzioni o interessi. Il contribuente è tenuto a depositare, entro dieci giorni dal pagamento, una copia del modello F23 presso la segreteria, utilizzando il codice tributo “173T”. In caso di pagamento oltre il termine indicato, invece, sono dovute le sanzioni amministrative e gli interessi legali, calcolati dalla data di deposito del ricorso, con l’obbligo di utilizzare i codici tributo “171T” per il contributo e “172T” per gli interessi nel modello F23.
Le nuove sanzioni dall’1.9.2024
Dall’1.9.2024, la sanzione è ridotta al 70% dell’importo dovuto, eliminando la precedente possibilità di modulazione tra il 100% e il 200%. Questo cambiamento risponde all’esigenza di rendere il sistema sanzionatorio più lineare e meno oneroso, pur mantenendo un adeguato livello di deterrenza. Rimane comunque la possibilità di ridurre ulteriormente la sanzione fino a un quarto del minimo, come previsto dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997; inoltre, è ancora possibile definire la sanzione al terzo.
Giurisdizione delle controversie
Le controversie riguardanti il contributo unificato appartengono alla giurisdizione tributaria come confermato dall’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Ulteriori considerazioni
L’invito al pagamento rappresenta un atto impugnabile come da giurisprudenza consolidata (C.T. Prov. Verbania 25.10.2018 n. 62/1/18; C.T. Prov. Milano 23.6.2015 n. 5684/42/15).