“L’accertamento dell’avvenuto acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia implica la verifica del pregresso asservimento di una parte del fondo all’altra, desumibile dalla presenza di opere destinate all’esercizio della servitù, le quali debbono esistere al momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere all’unico proprietario”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 26887 del 16.10.2024.
20.11.2024
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