“Alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento di un’area demaniale fruita da un condominio e sistemata a giardino, sia pure in forza di concessione precaria, sono tenuti a contribuire tutti i condòmini, in quanto componente essenziale del decoro architettonico del complesso immobiliare. Il fondamento della partecipazione agli oneri condominiali, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c., non è infatti necessariamente correlato alla contitolarità della res, spesso derivando, piuttosto, dalla utilitas che essa arreca alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal regime di proprietà”.
Così la Cassazione civile, con sentenza n. 8253 del 28.3.2025.
16.4.2025
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