L’art. 7 d.l. n. 11 del 23.2.’09 (così come convertito dalla legge n. 38 del 23.4.’09) ha introdotto nel nostro codice penale l’art. 612-bis, rubricato “Atti persecutori”. Tale disposizione punisce chiunque, “con condotte reiterate”, minacci o molesti taluno “in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Si tratta del cosiddetto reato di stalking applicabile, secondo la giurisprudenza, anche alle molestie che si verificano in ambito condominiale (cfr. Cass. pen. sent. n. 20895 del 25.5.’11 e, più recentemente, Cass. pen. sent. n. 26878 del 26.6.’16).
In argomento si segnala, inoltre, che il successivo art. 8 del citato d.l. n. 11/’09 precisa che “la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta”.
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”
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da Confedilizia notizie, giugno ’22
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