L’articolo di Antonio Nucera, responsabile del Centro studi Confedilizia, tratta della competenza a giudicare nelle controversie condominiali, evidenziando come si stiano progressivamente estendendo le fattispecie che il giudice di pace è in grado di decidere. Inoltre, come la magistratura sia stata spesso chiamata a pronunciarsi a causa dei diversi dubbi che l’attuale normativa solleva.
In particolare, in merito a quest’ultimo aspetto, viene precisato come la regola da seguire sia, in sostanza, che ogni azione condominiale debba proporsi dinanzi al Tribunale. Ciò, salvo il caso si tratti delle controversie menzionate nell’art. 7, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ. – a mente del quale il giudice di pace è competente, “qualunque ne sia il valore”, per le cause relative “alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case” – nonché di controversie – sempre demandate sulla base del citato art. 7 cod. proc. civ al giudice di pace – non superiori a 10mila euro (in caso di procedimenti instaurati dal 28.2.2023). In quest’ultimo caso tuttavia a condizione che il diritto di proprietà non sia stato oggetto di una esplicita richiesta di accertamento da parte di una delle parti.
Sul tema, l’articolo richiama una recente ordinanza della Cassazione (la n. 8420 del 28.3.2024), secondo cui rientrano nell’ambito della “misura” d’uso dei servizi condominiali le cause che riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condòmini, mentre sono riconducibili alle “modalità” d’uso quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione. Esulano, invece, da queste due ipotesi “le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune”.
Nell’articolo viene segnalata anche un’interessante precisazione da parte della giurisprudenza più recente per ciò che attiene alla connessa questione della determinazione della competenza per valore in occasione dell’impugnazione di una delibera condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi: in un caso del genere – si evidenzia – occorre far riferimento all’importo globale deliberato e non soltanto all’entità della spesa specificamente contestata.
Da ultimo l’articolo ricorda che il d.lgs. n. 116 del 13.7.2017 – emanato in attuazione della legge n. 57 del 28.4.2016 – ha previsto, per quanto di interesse, l’attribuzione di tutte “le cause in materia di condominio” (come definite ai sensi dell’art. 71-quater disp. att. cod. civ.), nonché dei procedimenti di volontaria giurisdizione concernenti la stessa materia, alla competenza del giudice di pace, a partire dal 31.10.2025. Con la conseguenza che – tra meno di un anno e mezzo – il quadro relativo alla competenza a conoscere delle liti condominiali muterà in modo significativo.