Eliminazione della possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta usufruibile direttamente da parte del beneficiario della detrazione stessa; esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; periodo di durata troppo limitato. Sono questi i tre principali aspetti critici della normativa sul superbonus del 110 per cento (eco e sisma) che Confedilizia ha rappresentato alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria nel corso di un’audizione.
Nella versione originaria del testo dell’articolo 121 del decreto rilancio era previsto, oltre allo sconto in fattura, la trasformazione della detrazione in credito d’imposta in capo al beneficiario della detrazione, possibilità che, nel corso dell’esame alla Camera, è stata eliminata. “Tale soppressione – ha rilevato il dott. Francesco Veroi, responsabile del Coordinamento tributario di Confedilizia – appare un’opportunità mancata, laddove lo strumento della trasformazione avrebbe costituito una vera rivoluzione nel panorama dei bonus fiscali” per la casa. Con essa, infatti, si sarebbe potuto utilizzare il credito non solo per l’Irpef, ma anche per l’Iva, le ritenute, l’Imu. Inoltre, ciò avrebbe permesso di fruire dell’intero importo, non dovendo il contribuente sostenere alcun onere finanziario connesso alla cessione, come invece avviene nel caso di cessione a terzi.
A suscitare perplessità, poi, è l’esclusione di alcune tipologie di case impropriamente considerate di lusso – in particolare quelle di categoria catastale A/1 – anch’essa introdotta in sede di conversione in legge, che rischia di compromettere l’uso del superbonus in condominio, per gli evidenti effetti divisivi che potrà avere sulle decisioni delle assemblee in caso di compresenza di abitazioni di categorie diverse.
Ultimo aspetto, la durata dell’incentivo. Ad avviso di Confedilizia, perché la misura possa ottenere gli effetti sperati, è indispensabile che essa sia utilizzabile almeno sino alla fine del 2022. I lavori interessati sono per la maggior parte di grande rilievo e quindi richiedono tempi di programmazione non brevi. In più, essi riguardano essenzialmente i condominii, le cui procedure decisionali sono articolate.
Roma, 15 luglio 2020
UFFICIO STAMPA