Con la sentenza n. 469 del 6.2.2023, ottenuta grazie all’impegno della Confedilizia di Varese, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha ribadito la non tassabilità autonoma della clausola per inadempimento inserita nel contratto di locazione. I giudici lombardi hanno evidenziato come l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto la tesi del contribuente sulla non tassabilità autonoma dell’anzidetta clausola prevista in contratto, sia infondato e l’impugnata sentenza di prime cure vada confermata in toto.
Ha osservato, in particolare, la Corte che i primi Giudici hanno correttamente interpretato la clausola anzidetta, escludendo che la stessa integri una vera e propria “penale” ex art. 1382 c.c. in quanto costituisce fonte, concordata, di risarcimento danni in caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti al verificarsi delle condizioni ivi delineate, fino alla definitiva liquidazione del danno qualora realmente provato come esistente; che, comunque, anche volendo in via ipotetica interpretare la clausola come vera e propria “penale”, non vi sarebbero i presupposti di legge per la sua tassazione perché non si tratterebbe di una clausola avente natura autonoma ma solo di un patto di natura accessoria al contratto di locazione.
I giudici, a sostegno della propria decisione, hanno richiamato, condividendole, le motivazioni della sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia n. 3488/14/2017 (è “corretta l’interpretazione data dai primi Giudici che la clausola penale, causa in esame, è quella prevista dall’art. 1382 del c.c. e costituisce fonte, concordata, di risarcimento danni contrattuale in caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti. Tale pattuizione accessoria è volta a rafforzare il vincolo contrattuale anche tramite la predeterminazione di una sanzione. Si ritiene pertanto che la clausola penale non ha causa propria e non può sussistere come negozio autonomo. Tale clausola si connette direttamente in rafforzamento del vincolo contrattuale. Nel caso di specie, esiste la mera volontà delle parti da risultare una vicenda unitaria inscindibile tanto che nel negozio giuridico risultano le due voci così intrinsecamente connesse da non poter concepire l’esistenza dell’una a prescindere dall’altra”) e della decisione, sempre della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, n. 3412 emessa in data 12.3. 2021 (“È vero, infatti, che in un unico documento contrattuale sottoposto a registrazione possono in concreto rinvenirsi più ‘disposizioni’ reciprocamente connesse e dipendenti non per ‘necessità’ di legge, ma solo per la volontà contrattuale delle parti: così è, ad esempio, nel caso di cessione di un ramo d’azienda e di collegata, dipendente cessione dei contratti di locazione degli immobili aziendali, di cui all’evocata Cass. n. 10180/2009, ovvero anche nel caso, esaminato dalla S.C. con ord. 11.9.2014, n. 19245, di più cessioni condizionalmente collegate di quote societarie da diversi cedenti a diversi cessionari, ed ancora in Cass. n. 10046/2018, di una prestazione accessoria di facere imposta al titolare di un fondo gravato da servitù. In tali casi, appunto, si applica, all’evidenza e secondo l’insegnamento della S.C., la regola dell’art. 21, 10 comma. Ma questi stessi precedenti di legittimità chiariscono anche a univoca ratio della normativa, per cui la tassazione deve essere invece unica allorché le disposizioni da registrare derivino ‘per loro natura’ l’una dall’altra, come nei casi in esame la clausola penale dal contratto di locazione, nel senso che la pattuizione della penale è ‘per sua natura” necessariamente connessa al contratto cui accede, non può sussistere da sola prescindendo da quel contratto: ‘non si può concepire l’esistenza dell’una se si prescinde dall’altra’, come si esprime Cass. n. 10180/2009. La clausola penale ha infatti lo scopo di sostenere l’esatto, reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni ‘principali’ assunte con il contratto cui accede, è ‘correlata al suo contenuto e alla sua causa’ (…): in questo senso (…) la penale non ha una causa ‘propria’, ma ‘servente’ rispetto a quella del contratto nel quale è contenuta. Il discrimine, in altri termini, per l’applicazione o meno di una tassazione unica è tra più negozi collegati, ciascuno adeguatamente giustificato sotto il profilo causale (come le diverse cessioni citate), e un unico negozio ‘complesso’ – come i contratti di locazione in esame – contrassegnato da un’unica causa dalla quale derivano tutte le diverse ‘disposizioni’ pattuite nel documento da registrare (dal pagamento del canone alla sua periodicità, dalla manutenzione dell’immobile fino al pagamento dell’eventuale penale). E, d’altra parte, è evidente che mentre in quei primi casi indicati di molteplicità delle cessioni si manifesta una maggiore capacità contributiva che giustifica l’ulteriore tassazione, lo stesso non può dirsi con riferimento alla previsione di una penale condizionata ad un eventuale futuro inadempimento contrattuale”.
da Confedilizia notizie, aprile ’23
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