Come già segnalato su queste colonne, l’art. 63-bis, d.l. n. 104 del 14.8.’20 (“decreto Agosto”), convertito in l. n. 126/’20, ha previsto la sospensione del termine di 180 giorni di cui all’art. 1130, primo comma, n. 10) cod. civ., (in tema di redazione del rendiconto annuale della gestione e convocazione dell’assemblea per la relativa approvazione), “fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020”. Provvedimento, quest’ultimo, che ha disposto la proroga di tale stato fino ad una data ben precisa: il 15.10.’20 (cfr. Cn nov.’20).
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi, allora, che nessuna rilevanza abbia – per il caso che ci occupa – la circostanza che lo stato di emergenza, con successivi provvedimenti, sia stato differito, da ultimo, fino al 31.7.’21: la sospensione del predetto termine dei 180 giorni entro il quale l’amministratore, conclusa la gestione, deve convocare l’assemblea ai fini dell’approvazione del rendiconto, è comunque cessata a far data dal 15.10.’20.
Il richiamo alla delibera del 29.7.’20, contenuto nel “decreto Agosto”, infatti, non può che interpretarsi come volontà del legislatore di individuare una data definitiva entro cui far concludere l’indicata sospensione. Altrimenti è di tutta evidenza che sarebbe bastato un generico riferimento al termine di cessazione dello stato di emergenza. Esattamente come avvenuto, del resto, con riguardo al rinvio del termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio (cfr. Cn mag. ’21): il predetto art. 63-bis li ha differiti “di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri”, nulla aggiungendo circa la delibera recante la proroga.
da Confedilizia notizie, giugno ’21
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