Il decreto legislativo n. 102/2014, così come da ultimo modificato ed integrato dal d.lgs. n. 141/2016, impone, in ogni condominio, di verificare se sussista l’obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
In particolare, nei condominii e negli “edifici polifunzionali” riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, si prevede l’installazione obbligatoria a cura del proprietario – entro il 30.6.2017 (il termine previsto inizialmente era il 31.12.2016) – “di sotto-contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi” (ciò che può valutarsi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459) “e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali”. Eventuali casi di impossibilità tecnica all’installazione dei dispositivi suddetti “o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali” devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.
Quanto appena detto vale per i cosiddetti impianti a diramazione orizzontale, in cui è possibile installare un contabilizzatore dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare.
Diversamente, nei casi in cui “l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento”, si prevede il ricorso – sempre a cura dei proprietari interessati – “all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti”. Ciò, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere “non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459”.
Quanto sopra vale per i cosiddetti impianti a colonna verticale, in cui non è possibile installare un contabilizzatore dei consumi all’ingresso di ogni unità immobiliare e si deve ricorrere all’installazione di rilevatori di consumi in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari.
Per la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico (se prodotta in modo centralizzato), l’importo complessivo deve essere suddiviso tra gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200. Ma per risolvere i problemi scaturenti da tale unica modalità di suddivisione, rilevati in particolare nelle estremità degli edifici, il decreto correttivo prevede che, ove tale norma tecnica non sia applicabile o siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50%, sia possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso, gli importi rimanenti potranno essere ripartiti, “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Mentre resta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi in questione, che la suddivisione venga effettuata in base ai soli millesimi.
I video disponibili in questa pagina contengono l’illustrazione – curata dagli avvocati Pier Paolo Bosso, Vincenzo Nasini e Paolo Scalettaris, del Coordinamento legali di Confedilizia – dei principali aspetti da tenere presenti da parte di proprietari di casa e amministratori di condominio. E ciò, anche alla luce delle questioni sorte a seguito delle prime esperienze applicative della normativa. I video contengono anche indicazioni utili per i tecnici e gli avvocati chiamati ad occuparsi del tema.
Maggiori informazioni sono disponibili presso le Associazioni territoriali di Confedilizia, alle quali è possibile rivolgersi per l’analisi della situazione dei singoli condominii e per essere assistiti in ogni fase: convocazione e ordine del giorno dell’assemblea condominiale, relazione tecnica per deliberare effettuazione o meno dei lavori, modalità di suddivisione delle spese, possibili contenziosi ecc.
Ambito di applicazione del decreto legislativo n. 102 del 2014,
così come modificato dal decreto correttivo (d.lgs. n. 141 del 2016)