Ecco cosa ha stabilito la Cassazione (sent. n. 199/’17, inedita) per un caso di rifacimento di terrazzo di proprietà esclusiva. “Il dovere di contribuzione dei condòmini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva – ha detto la Suprema Corte – non fonda sull’applicazione degli artt. 1110 e 1134 cod. civ., siccome postulanti spese inerenti ad una cosa comune, ma trova la propria ragione, ex art. 1126 cod. civ., nell’utilità che i condòmini sottostanti traggono dal bene”. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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