Sono state pubblicate le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo Settore”. Tra le novità più significative introdotte vi sono la proroga dei termini per adeguare gli statuti degli enti del terzo settore (Ets) al nuovo quadro normativo, il coordinamento tra adempimenti civilistici e fiscali, oltre alla reintroduzione dell’esenzione dall’imposta di registro delle organizzazioni di volontariato (Odv). Per quanto riguarda l’allungamento dei termini per gli adeguamenti statutari, come già accaduto per il correttivo sull’impresa sociale, adesso anche per onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, vi è la possibilità di adeguarsi alla normativa entro agosto di quest’anno e non più entro febbraio. Il coordinamento tra le norme civilistiche e fiscali è poi anch’esso oggetto di analisi da parte del correttivo, che prevede un maggior controllo sui conti dei bilanci degli enti interessati. È infatti introdotto l’obbligo di sottoporre a revisione legale dei conti solo gli Ets di maggiori dimensioni, fermo restando il controllo contabile già previsto. Viene poi riscritto l’articolo 87 del Cts (Codice del Terzo Settore) prevedendo che gli enti del terzo settore non commerciali possano indicare le attività di interesse generale e quelle secondarie nel bilancio di cui all’art. 13, anziché in un apposito documento ad esso destinato (come era stabilito in origine). Per quanto riguarda il sistema di rendicontazione delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale svolte dagli enti no profit, questo dovrà essere documentato nella relazione di missione, in un’apposita annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio. Sotto il profilo tributario, il correttivo reintroduce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi con lo svolgimento delle organizzazioni di volontariato, riaccordando agli stessi il trattamento fiscale loro riservato dall’art. 8 della l. n. 266/’91, in vigore fino al 31.12.’17. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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