“Qualora il regolamento di condominio contempli, in caso di trasferimento della proprietà da parte dei condòmini, il ricorso a forme convenzionali ex art. 1352 cod. civ., anche di particolare rigore, finalizzate a rendere note ed accettate determinate condizioni (quali la cessione di quote, il subentro di altro proprietario e la conoscenza ed accettazione del regolamento medesimo), non è possibile il ricorso a forme equivalenti di comunicazione”. Nella specie, veniva in rilievo – ha detto la Cassazione (sent. n. 10845/’19, inedita) – il trasferimento della titolarità di quote di godimento di una multiproprietà. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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