32° Convegno Coordinamento legali Confedilizia di Piacenza
Piacenza, 17 settembre 2022
avv. Vincenzo Nasini
Il diritto di uso esclusivo e perpetuo di alcune parti comuni si trova spesso menzionato nei regolamenti di condominio e negli atti di compravendita delle singole unità immobiliari soprattutto con riferimento a porzioni di aree circostanti l’edificio condominiale come cortili o giardini e non solo. Accadeva spesso in passato che anziché attribuire queste porzioni di area in proprietà esclusiva quali pertinenze delle singole unità compravendute si optasse per l’attribuzione, appunto, di un uso esclusivo e perpetuo di tali aree. La Cassazione, con la pronuncia n. 28972 del 17.12.2020, ha statuito, a Sezioni Unite, che il diritto di uso esclusivo sulla porzione del cortile condominiale costituente parte comune dell’edificio in forza di uno specifico accordo inter partes non possa avere natura di diritto reale atipico, sia perché esso svuoterebbe di contenuto il diritto di proprietà degli altri condòmini escludendo di fatto ogni possibilità di utilizzo da parte loro sia perché, dal punto di vista strettamente giuridico, esso non rientra nel numero chiuso dei diritti reali previsti dal codice civile. Secondo la Corte il cosiddetto diritto d’uso esclusivo può avere solo natura obbligatoria e ciò significa che esso non è perpetuo e non è opponibile a terzi, ma ha valore solo tra i soggetti che hanno sottoscritto l’accordo. L’intervento compie una disamina accurata di tutti questi aspetti.
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