Con la risposta all’interpello n. 498, l’amministrazione fiscale ha preso per la prima volta posizione su una fattispecie relativa all’applicabilità delle cd. “detrazioni superbonus” ad un immobile segregato in trust.
Il caso di specie risulta particolarmente peculiare: si tratta di un immobile abitativo, a suo tempo acquistato, a nome del figlio dai genitori residenti all’estero, immobile poi successivamente conferito in un trust autodichiarato in cui lo stesso figlio ha assunto contemporaneamente la posizione di disponente e di trustee. Ciò premesso, per accedere al 110% il trustee ha frazionato l’unità abitativa in 4 appartamenti mediante apposita Cila, con l’intento di concedere l’usufrutto sulle prime due unità al padre e sulle restanti due alla madre. In questo modo quindi, a fronte del sostenimento di tutte le spese da parte degli usufruttuari, vengono rispettati i dettami previsti dalla normativa e in particolare le regole previste dall’art. 119, comma 9, lettera b) e comma 10 del DL 34/2020 (per cui il 110% spetta alle persone fisiche che agiscono come tali, nel limite massimo di due unità immobiliari a testa).
Quanto alla posizione dei genitori, preme rilevare che, essendo questi residenti all’estero ma al contempo titolari di diritti di usufrutto per le due unità abitative sopramenzionate, gli stessi sono divenuti automaticamente titolari di redditi fondiari in Italia e, pertanto, che ciò ha comportato un diritto alle detrazioni fiscali.
L’interpello è stato richiesto dal genitore del trustee: in esso si concludeva sostenendo che né il vincolo di destinazione sugli immobili in trust, né la concessione in usufrutto degli alloggi impediscono l’accesso al superbonus ai genitori usufruttuari.
L’Agenzia ha avallato la prospettazione giuridica dell’istante ma alla sola condizione che l’acquisto dell’usufrutto avvenga in un momento precedente all’avvio dei lavori o comunque a quello di sostenimento delle spese. La soluzione interpretativa dell’amministrazione fiscale non si sofferma poi sull’istituto del trust, rilevando, del tutto incidentalmente, che la proprietà dei beni del trust è del disponente, trattandosi di trust autodichiarato. La laconica presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate sul punto, pur non approfondendo in maniera specifica l’istituto del trust, lascerebbe intendere che l’operazione prospettata dall’istante, benchè complessa, sia legittima.
da Confedilizia notizie, ottobre ’21
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