Per ogni tipologia di trust, sia esso auto-dichiarato, liquidatorio, trasparente o opaco, commerciale, da chiunque costituito e in qualunque configurazione possibile, la tassazione in misura proporzionale deve avvenire quando si realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile (con la liquidazione del trust) e non meramente strumentale (con la costituzione dello stesso).
Questi i princìpi ribaditi a chiare lettere dalla Corte di Cassazione nelle ordinanze nn. 24153 e 24154/2020 (pubblicate il 30 ottobre scorso) che, nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai più che consolidato, ha ancora una volta risolto in senso positivo l’annosa questione circa l’imposizione fiscale da effettuarsi nei confronti dell’atto costitutivo di trust. Nel giungere a una soluzione di tal tenore la Suprema Corte, a sostegno del procedimento logico-argomentativo adottato, opera anche una rassegna delle principali pronunce giurisprudenziali sul punto, e in particolare:
- “il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale” (Cass. n. 975, del 17.1.2018);
- “poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla I. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 10 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario” (Cass. n. 16699, del 21.6.2019);
- “in tema di trust, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del DL n. 262 del 2006, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 286/2006, anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.” (Cass. n. 19167, del 17.7.2019).
La tassazione proporzionale dovrà effettuarsi pertanto soltanto nel momento di attuazione e compimento del negozio, ossia nel momento di effettivo trasferimento finale della ricchezza al beneficiario, e dunque, all’atto dello scioglimento del trust.
da Confedilizia notizie, dicembre ’20
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