Il d.l. 23.7.2021, n. 105, contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23.7.2021, n. 175), ha – fra le altre cose – prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31.1.2020 e più volte prorogato. Tra gli effetti di questa previsione vi è anche l’ulteriore differimento del termine di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto del Ministro dell’interno 25.1.2019 in tema di sicurezza antincendi per le abitazioni.
Ricordiamo, infatti, che la l. n. 126/2020, di conversione del cosiddetto “decreto agosto” (d.l. n. 104/2020), ha disposto il rinvio di sei mesi – dalla fine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri – del termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per il 6.5.2020 dalla lett. b), comma 1, art. 3 del predetto decreto ministeriale. Deriva da quanto precede che la nuova data entro cui provvedere è, allo stato e salvo ulteriori proroghe, il 30.6.2022 (sei mesi dal 31.12.2021, data della fine dello stato di emergenza).
Per un approfondimento dell’argomento si rinvia a quanto pubblicato su Cn feb. ‘21.
da Confedilizia notizie, settembre ’21
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