Il decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, in tema di riforma della magistratura onoraria, attribuisce alla competenza del giudice di pace, a far data dal 31 ottobre 2025, tutte “le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell’articolo 71-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice civile”.
In vista dell’approssimarsi di tale data, la Confedilizia ha espresso – in più di una sede – forte preoccupazione per il contenzioso che una soluzione del genere andrebbe a creare. Infatti, le controversie in un settore in continua evoluzione come quello condominiale – per di più riformato da poco più di 10 anni – sono particolarmente delicate, interessando diritti fondamentali delle persone e, sovente, questioni economiche di rilevante entità. Sono, inoltre, frequentemente caratterizzate da notevole complessità giuridica, come dimostra il fatto che molte cause hanno dovuto essere risolte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Mentre la previsione che a breve entrerà in vigore non fa alcun distinguo né con riguardo al valore né alla tipologia del contenzioso.
Allo stato è pacifico che ogni azione condominiale debba proporsi dinanzi al Tribunale, salvo il caso si tratti delle controversie menzionate nell’art. 7, terzo comma, n. 2, del codice di procedura civile – a mente del quale il giudice di pace è competente, “qualunque ne sia il valore”, per le cause relative “alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case” – nonché di quelle – sempre demandate sulla base del citato art. 7 del codice di procedura civile al giudice di pace – non superiori a 10mila euro. In quest’ultimo caso, tuttavia, a condizione che il diritto di proprietà non sia stato oggetto di una esplicita richiesta di accertamento da parte di una delle parti.
Si tratta, dunque, di un sistema dai contorni ben definiti, che non necessita di essere rivoluzionato (in questo, infatti, si tradurrebbe il cambio di competenza previsto).
Né, per motivare la nuova impostazione, può invocarsi l’argomento della necessità di ridurre il carico di lavoro della magistratura ordinaria, considerati, da un lato, i dati che certificano una costante riduzione del nuovo contenzioso civile e, dall’altro, il ruolo sempre crescente svolto – con effetto deflattivo – dalla mediazione (obbligatoria).
Tuttavia, la scadenza del 31 ottobre di quest’anno è sempre lì, nonostante alcuni tentativi di almeno posticiparla operati in Parlamento anche da parte di esponenti della maggioranza (alle pagg. 14-15 pubblichiamo due ordini del giorno, che seguono la presentazione di emendamenti nel medesimo senso, non approvati). In effetti, ove si ritenesse di mantenere il trasferimento di competenza, il minimo sarebbe che la data del 31 ottobre fosse differita di qualche anno: la grave situazione in cui versano attualmente gli uffici dei giudici onorari a causa delle carenze di organico più volte denunciate dagli stessi loro rappresentanti non può che spingere, infatti, in questa direzione. Un lasso di tempo, peraltro, che potrebbe consentire anche di trovare la soluzione più soddisfacente rispetto ai diversi interessi coinvolti. Di modo che in una materia, come quella condominiale, che riguarda la stragrande maggioranza degli italiani, sia assicurata una tutela giurisdizionale adeguata.
Giorgio Spaziani Testa
da Confedilizia notizie, marzo ’25
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