“La differenza tra vendita a corpo ed a misura attiene unicamente all’influenza dell’estensione del bene sul prezzo pattuito, mentre non produce effetti in ordine all’individuazione della cosa compravenduta, per la quale l’indicazione dei confini ha una funzione essenziale ove sia precisa e riscontrabile sul terreno; l’accertamento circa la ricorrenza dell’una ovvero dell’altra tipologia di vendita – rilevante allorché sia controversa tra le parti la prevalenza del criterio di riferimento costituito dalla indicazione di determinate particelle catastali ovvero di quello costituito dalla misura complessiva della superficie del fondo venduto – appartiene al giudice di merito ed è, pertanto, incensurabile in Cassazione per violazione di norme di diritto (Fattispecie relativa ad un avviso d’asta in cui il bene era indicato, oltre che avuto riguardo alle particelle catastali di riferimento, anche con l’estensione in mq. risultata tuttavia diversa da quella derivante dalla somma delle superfici delle particelle medesime)”. Cass. 26.05.’21 n. 14592, inedita.
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