“Il verbale di un’assemblea condominiale – ha detto la Cassazione (sent. n. 23903 del 23 novembre 2016) – ha natura di scrittura privata, sicché l’eventuale falso ideologico in esso non integra né il delitto di cui all’art. 485 c.p., né altre ipotesi di falso documentale punibile. Pertanto, il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova”.
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