Entro il 17 giugno (cadendo il 16 di domenica) va pagato l’acconto dell’Imu per l’anno 2024 per tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni principali e relative pertinenze (salvo che l’unità immobiliare sia accatastata come A/1, A/8 e A/9), le aree fabbricabili e i terreni agricoli.
In estrema sintesi, si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero, mentre il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
L’Imu deve essere versata in due rate. La prima rata, da corrispondersi quest’anno entro il 17 giugno, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno scorso. La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sarà da versarsi entro il 16 dicembre per la differenza, sulla base delle delibere di approvazione di aliquote e detrazioni pubblicate nel sito del Dipartimento delle finanze del Mef.
Entro il prossimo 1° luglio (cadendo il 30 giugno di domenica) va invece presentata, nei casi previsti dalla legge (per esempio in caso di comodato a parenti di primo grado per usufruire della riduzione del 50% in presenza di tutti i requisiti necessari), la dichiarazione Imu per le comunicazioni inerenti all’anno 2023.
Al riguardo quest’anno va presentata (per la prima volta) la dichiarazione Imu da parte di coloro che per il 2023 sono stati esentati dal pagamento dell’imposta in quanto possessori di immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale (rispettivamente “violazione di domicilio” e “Invasione di terreni o edifici”) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Infatti, anche se ancora non è stato emanato il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dalla norma, il Ministero stesso – su sollecitazione della Confedilizia – già in occasione del saldo dell’Imu 2023, con comunicato stampa del 12.12.2023, chiarendo che l’esenzione spetta anche se non sia stato adottato il decreto in questione, ha precisato che “i contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione Imu, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024”.
12.6.2024
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