“La tutela dell’avviamento commerciale inserita nella legge 392/1978, e in realtà già prevista dalla legislazione preesistente, era del tutto coerente con una disciplina del commercio che è totalmente superata”. “Che senso ha continuare a prevedere una tutela di affezione della clientela all’immobile?”. “O, ancora, andare a tutelare il conduttore sul presupposto che egli spostandosi (…) perderà una buona fascia di clientela?”. “Idem per la prelazione, nel senso che la prelazione era figlia di una concezione dell’impresa (…) superata: una concezione di auspicabile connubio fra proprietà e impresa dove qualsiasi imprenditore immaginava che sarebbe stata grande fonte di redditività e stabilità acquistare l’immobile dove stava svolgendo la sua attività commerciale o professionale aperta al pubblico”. “Non credo che esista più una strategia commerciale che auspichi un’immobilizzazione di capitali acquistando l’immobile”. Così il Consigliere della Corte di Cassazione Antonio Scarpa, nel corso del convegno “La locazione, tra vecchi e nuovi problemi”, tenutosi il 4 marzo presso la sede della Confedilizia e nel corso del quale sono intervenuti anche Paolo Scalettaris, Vicepresidente della Confedilizia, e Francesco De Stefano, Presidente di sezione della Corte di Cassazione.
Dello stesso tenore pure le affermazioni dei due autori del volume “Locazione” in Commentario del Codice civile Scialoja-Branca-Galgano, Zanichelli editore, presentato in occasione del convegno, che sono intervenuti al termine dello stesso: il Professore emerito dell’Università di Roma Tre, Vincenzo Cuffaro e il Consigliere della Corte di Cassazione, Mauro Di Marzio. Per quest’ultimo “la legge sulle locazioni non abitative va tagliandata”: bisognerebbe, “come intervento minimale, rivedere la disciplina della perdita dell’avviamento, sopprimere l’indennità per l’avviamento commerciale, che è una cosa che provoca una difficoltà nelle trattative iniziali”. Idea condivisa anche dal professor Cuffaro, secondo cui la norma sull’avviamento “è stata pensata in un momento in cui il luogo di svolgimento dell’attività commerciale aveva un senso; siamo nel 2024, il commercio si svolge su Internet, l’ubicazione del negozio è irrilevante”. Per Cuffaro, quindi, “una norma pensata per curare un interesse si rivela adesso, invece, una norma di privilegio”; “si avvantaggia il conduttore a danno del locatore”.
6.3.2024