“In tema di benefici fiscali per l’acquisto della cd. prima casa, deve considerarsi ““abitazione di lusso””, come tale esclusa dall’indicato beneficio, ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, quella realizzata su area qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a ““ville con giardino””, rilevando, ai fini della spettanza dell’agevolazione, non già le intrinseche caratteristiche dell’immobile, bensì la sua ubicazione, in quanto indicativa di particolare prestigio e idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come ““di lusso””, al momento dell’acquisto e non a quello della sua costruzione”. Nella specie, la Suprema Corte (sent. n. 29975/’19, inedita) ha ritenuto che l’immobile, benché porzione di edificio plurifamiliare, fosse “abitazione di lusso” in quanto ubicato su area urbanistica destinata a “villa con giardino” secondo le previsioni di piano, al momento dell’acquisto. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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