“Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino in violazione delle distanze legali (…) può esperire, oltre all’azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c.; la prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all’edificazione illegittima, è esercitabile anche nei confronti dell’autore materiale della costruzione, mentre la seconda, volta all’eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, perché soltanto quest’ultimo può essere destinatario dell’ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 32803 del 27.11.2023.
27.3.2024
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